Accordo›Capo 4
Art. 132
Trattamento speciale e differenziato
In vigore dal 24 lug 2016
Conformemente a quanto disposto dall' del presente capo, le parti decidono quanto segue:
a) di provvedere affinché le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi;
b) laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice può chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice.
Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice;
c) su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorità competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e
d) conformemente all'.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.
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