Accordo›Capo 4
Art. 134
Collaborazione e integrazione regionale
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che, al fine di agevolare gli scambi all'interno delle regioni e tra le parti, è importante la collaborazione tra le autorità nazionali e regionali dei settori pubblico e privato che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi.
Per questo le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte quali quelle di seguito enunciate:
a) il rafforzamento della loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità in modo da migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e da esaminare, nei settori di comune interesse, le iniziative di facilitazione degli scambi che favoriscono la convergenza delle loro prescrizioni regolamentari. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni inerenti alla regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale;
b) l'individuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative di facilitazione degli scambi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) il rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, competenze e dati, e il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica per migliorare, in termini di trasparenza e consultazione, le modalità di elaborazione dei regolamenti tecnici, e utilizzare in modo efficiente le risorse normative;
ii) la semplificazione delle procedure e delle prescrizioni; e
iii) la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;
c) su richiesta, una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.
Storico versioni
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