Accordo›Titolo X
Art. 290
Scambio di informazioni
In vigore dal 11 ago 2015
Scambio di informazioni
1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo.
2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate.
3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-290