AccordoTitolo X

Art. 291

Procedimenti amministrativi

In vigore dal 11 ago 2015
Procedimenti amministrativi Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all', paragrafo 1, in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di un'altra parte in casi specifici: a) comunica, ove possibile e conformemente alla propria legislazione interna, alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) garantisce che a tali persone interessate sia accordata una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono; e c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-291

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