AccordoTitolo XI

Art. 295

Eccezioni in materia di sicurezza

In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare; iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-295

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Eccezioni in materia di sicurezza (Art. 295 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo