Accordo›Titolo XI
Art. 295
318 / 337Eccezioni in materia di sicurezza
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni in materia di sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o
b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale.
2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
Storico versioni
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