Art. 295 · Eccezioni in materia di sicurezza
AccordoTitolo XI

Art. 295

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Eccezioni in materia di sicurezza

In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare; iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-295