Accordo›Titolo X
Art. 292
Riesame e impugnazione
In vigore dal 11 ago 2015
Riesame e impugnazione
1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinché i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui ciò sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle parti provvede affinché in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
Storico versioni
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