Art. 292 · Riesame e impugnazione
AccordoTitolo X

Art. 292

315 / 337

Riesame e impugnazione

In vigore dal 11 ago 2015
Riesame e impugnazione 1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinché i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui ciò sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinché in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa. 3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-292