AccordoTitolo X

Art. 288

Pubblicazione

In vigore dal 11 ago 2015
Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinché le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie disciplinate dal presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire loro di prenderne conoscenza. 2. Ciascuna parte si adopera quanto più possibile per fornire agli interessati la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, procedure o pronunce amministrative di applicazione generale relative alle materie disciplinate dal presente accordo ed esamina tali osservazioni purchè pertinenti. 3. Si ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state fornite da una parte quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale di tale parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-288

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Pubblicazione (Art. 288 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo