AccordoTitolo IX

Art. 285

Relazione del gruppo di esperti

In vigore dal 11 ago 2015
Relazione del gruppo di esperti84 1. Il gruppo di esperti, entro sessanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto, presenta alle parti della procedura una relazione iniziale contenente le sue conclusioni preliminari sulla questione in esame. Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione iniziale, le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. Il gruppo di esperti, dopo avere esaminato le osservazioni scritte, può riconsiderare la relazione iniziale. La relazione finale del gruppo di esperti tratta tutte le argomentazioni presentate dalle parti della procedura nelle loro osservazioni scritte. 2. Il gruppo di esperti, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della relazione iniziale a norma del paragrafo 1, presenta alle parti della procedura la sua relazione finale comprensiva delle sue raccomandazioni. Le parti della procedura rendono accessibile al pubblico una versione non riservata della relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione. 3. Le parti della procedura possono decidere di prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La parte della procedura interessata informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione per l'attuazione di tali raccomandazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle misure decise da tale parte. 5. Il presente titolo non è soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie). -------- 84 Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti terrà conto del contesto multilaterale degli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni di cui agli .
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