AccordoTitolo IX

Art. 284

Gruppo di esperti

In vigore dal 11 ago 2015
Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, una parte impegnata nelle consultazioni può, novanta giorni dopo la presentazione di una richiesta di consultazioni, chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative di cui all'. 2. Il gruppo di esperti selezionati secondo le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 determina se una parte ha adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente titolo. 3. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente titolo, di cui almeno cinque non cittadini di alcuna delle parti e disponibili a presiedere il gruppo di esperti. Tale elenco è approvato alla prima riunione del comitato per il commercio. Gli esperti sono indipendenti dalle parti e non ricevono istruzioni da esse. 4. Ciascuna delle parti della procedura83 sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti della procedura, se lo ritengono opportuno, possono decidere di designare esperti non inclusi nell'elenco per esercitare funzioni all'interno del gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti designano come presidente una persona che non sia cittadino di alcuna parte della procedura. In caso di mancato accordo, il presidente viene scelto per sorteggio. Il gruppo di esperti è costituito entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda di costituzione. 5. Le parti della procedura possono presentare comunicazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli . 6. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio, affinché lo adotti alla sua prima riunione, il regolamento interno del gruppo di esperti. -------- 83 Per "parte della procedura" si intende una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti.
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Gruppo di esperti (Art. 284 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo