Art. 290 · Scambio di informazioni
AccordoTitolo X

Art. 290

313 / 337

Scambio di informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Scambio di informazioni 1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo. 2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate. 3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
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