Trattato

Art. 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

In vigore dal 4 lug 2015
1. Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riestradizione ad uno Stato Terzo (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo