Trattato

Art. 12

Arresto Provvisorio

In vigore dal 4 lug 2015
1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali previste dall' di questo Trattato. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo