Trattato

Art. 8

Informazioni Supplementari

In vigore dal 4 lug 2015
Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-8

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