Trattato

Art. 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

In vigore dal 4 lug 2015
1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta. Se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione a tale Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; o b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, sono esenti da legalizzazione e sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
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