Trattato
Art. 9
Decisione
In vigore dal 4 lug 2015
1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente della sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-15;89#art-t-9