Trattato

Art. 10

Principio di Specialità

In vigore dal 4 lug 2015
1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, nè sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo, lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del processo, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
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