Trattato
Art. 11
11 / 23Riestradizione ad uno Stato Terzo
In vigore dal 4 lug 2015
1. Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'.
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