Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo II
Art. 5 bis
Diritto impregiudicato
In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Le disposizioni dell' nonché degli non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura, compresa eventualmente la legislazione comunitaria.
§ 2 Le disposizioni degli non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea.
§ 3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano in particolare:
a) gli accordi da concludere tra imprese ferroviarie o richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura;
b) il rilascio di licenze;
c) il certificato di sicurezza;
d) l'assicurazione;
e) la tariffazione in funzione delle prestazioni per ridurre al minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio e per migliorare le prestazioni offerte dalla rete ferroviaria;
f) le misure di risarcimento dei clienti;
g) la composizione delle controversie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5-bis