Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo II

Art. 5 bis

Diritto impregiudicato

In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Le disposizioni dell' nonché degli non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura, compresa eventualmente la legislazione comunitaria. § 2 Le disposizioni degli non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea. § 3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano in particolare: a) gli accordi da concludere tra imprese ferroviarie o richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura; b) il rilascio di licenze; c) il certificato di sicurezza; d) l'assicurazione; e) la tariffazione in funzione delle prestazioni per ridurre al minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio e per migliorare le prestazioni offerte dalla rete ferroviaria; f) le misure di risarcimento dei clienti; g) la composizione delle controversie.
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Diritto impregiudicato (Art. 5 bis Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo