Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo III

Art. 9

Responsabilità del trasportatore

In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Il trasportatore è responsabile: a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica); b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili); causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate. § 2 Il trasportatore è sollevato da questa responsabilità: a) in caso di danni fisici: 1. se l'evento lesivo è stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo è dovuto a un errore della persona che ha subito il danno, 3. se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte; b) in caso di danni materiali se il danno è causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato della sua responsabilità secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. § 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore è responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-9-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità del trasportatore (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo