Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo III
Art. 9
211 / 268Responsabilità del trasportatore
In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Il trasportatore è responsabile:
a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica);
b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili);
causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate.
§ 2 Il trasportatore è sollevato da questa responsabilità:
a) in caso di danni fisici:
1. se l'evento lesivo è stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte,
2. nella misura in cui l'evento lesivo è dovuto a un errore della persona che ha subito il danno,
3. se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte;
b) in caso di danni materiali se il danno è causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato della sua responsabilità secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi.
§ 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore è responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.
Storico versioni
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