Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo II

Art. 7

Fine del contratto

In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Il gestore può chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'utilizzazione, quando: a) il trasportatore non è più autorizzato a esercitare l'attività di trasportatore ferroviario; b) il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare non rispondono più alle esigenze di sicurezza; c) il trasportatore è in ritardo per quanto riguarda i pagamenti, cioè: 1. fino a due scadenze successive e per un importo che supera il controvalore d'uso per un mese, oppure 2. per un periodo che include più di due scadenze, per un importo pari al controvalore d'uso per due mesi; d) il trasportatore ha violato in modo grave uno dei particolari obblighi di cui all' paragrafi 2 e 3. § 2 Il trasportatore può chiedere immediatamente la risoluzione del contratto di utilizzazione quando il gestore perde il suo diritto di gestire l'infrastruttura. § 3 Ciascuna parte del contratto d'utilizzazione può chiedere immediatamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave di uno degli obblighi essenziali ad opera dell'altra parte del contratto, se quest'obbligo concerne la sicurezza delle persone e dei beni; le parti del contratto possono convenire le modalità di esercizio di questo diritto. § 4 La parte del contratto che è causa della risoluzione risponde, nei confronti dell'altra parte, del danno che ne deriva, a meno che non provi che il danno non derivi da sua colpa. § 5 Le parti del contratto possono concordare condizioni in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 lettere c) e d) e del paragrafo 4.
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Fine del contratto (Art. 7 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo