Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo primo
Art. 4
Diritto cogente
In vigore dal 29 nov 2014
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi è nullo e privo di effetto. La nullità di tali accordi non comporta la nullità delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del contratto possono assumere responsabilità e obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare un importo massimo d'indennità per i danni materiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-4-4