Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo primo
Art. 2
Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di danni fisici
In vigore dal 29 nov 2014
Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di danni fisici
§1 Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento, dichiarare che non applicherà alle vittime d'incidenti accaduti sul suo territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilità in caso di danni fisici quando le vittime sono suoi cittadini o persone che risiedono abitualmente in detto Stato.
§2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al § 1 può rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario.
Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-2-4