Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli›Titolo V
Art. 9
Responsabilità per gli agenti ed altre persone
In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità per gli agenti ed altre persone
§1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
§2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale.
§ 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresì in caso di surrogazione in conformità all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-9-3