Art. 9 · Responsabilità per gli agenti ed altre persone
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoliTitolo V

Art. 9

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Responsabilità per gli agenti ed altre persone

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità per gli agenti ed altre persone §1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. §2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale. § 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresì in caso di surrogazione in conformità all'.
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