Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoliTitolo V

Art. 11

Foro competente

In vigore dal 29 nov 2014
Foro competente §1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtù delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto. § 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il danno è accaduto.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-11-3

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Foro competente (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo