Art. 11 · Foro competente
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoliTitolo V

Art. 11

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Foro competente

In vigore dal 29 nov 2014
Foro competente §1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtù delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto. § 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il danno è accaduto.
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