Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo II

Art. 6

Particolari obblighi del trasportatore e del gestore

In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Il trasportatore deve essere autorizzato a esercitare l'attività di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze di sicurezza. Il gestore può esigere che il trasportatore provi, mediante presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza validi o di copie certificate conformi o in ogni altro modo, che tali condizioni sono soddisfatte. § 2 Il trasportatore deve notificare al gestore qualsiasi evento suscettibile di pregiudicare la validità della sua licenza, dei suoi certificati di sicurezza o di altri elementi di prova. § 3 Il gestore può esigere che il trasportatore dimostri di aver acceso un'assicurazione di responsabilità sufficiente o che abbia adottato disposizioni equivalenti per coprire tutte le azioni, a qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a 21. Il trasportatore deve provare ogni anno, mediante un regolare attestato che l'assicurazione riguardante la responsabilità civile o le disposizioni equivalenti continuano a esistere; deve notificare al gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti. § 4 Le parti del contratto devono informarsi reciprocamente di qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del contratto che hanno concluso.
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Particolari obblighi del trasportatore e del gestore (Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo