Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 3a

Interazione con altri accordi internazionali

In vigore dal 29 nov 2014
a Interazione con altri accordi internazionali § 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari, messi in servizio conformemente alla vigente legislazione della Comunità europea e alla corrispondente legislazione nazionale, sono considerati ammessi all'esercizio da tutti gli Stati parti secondo le presenti Regole uniformi: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI in vigore e le PTU corrispondenti; e b) a condizione che le STI in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario è stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste STI non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l'infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga. Se queste condizioni non sono rispettate, per il veicolo o l'altro materiale ferroviario si applica l' paragrafo 4. § 2 I veicoli e gli altri materiali ferroviari, ammessi all'esercizio conformemente alle presenti Regole uniformi, sono considerati come messi in servizio negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU in vigore e le STI corrispondenti; e b) a condizione che le PTU in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario è stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste PTU non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l'infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il veicolo o l'altro materiale ferroviario è sottoposto ad autorizzazione secondo il diritto in vigore negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea. § 3 L'ammissione all'esercizio, la circolazione e la manutenzione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari utilizzati solo negli Stati membri della Comunità europea sono disciplinati dalle legislazioni comunitaria e nazionale applicabili. Questa disposizione è in vigore anche negli Stati parti che applicano la pertinente legislazione della Comunità europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest'ultima. § 4 I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle ammissioni/autorizzazioni dei tipi di veicoli. § 5 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM) di carri e certificato in conformità all' paragrafo 2 è ritenuto certificato secondo la legislazione applicabile della Comunità europea e la legislazione nazionale pertinente e viceversa, quando sussiste una piena equivalenza tra il sistema di certificazione adottato in forza dell'a della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e le regole adottate dalla Commissione di esperti tecnici secondo l' paragrafo 2.
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Interazione con altri accordi internazionali (Art. 3a Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo