Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 3a
Interazione con altri accordi internazionali
In vigore dal 29 nov 2014
a
Interazione con altri accordi internazionali
§ 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari, messi in servizio conformemente alla vigente legislazione della Comunità europea e alla corrispondente legislazione nazionale, sono considerati ammessi all'esercizio da tutti gli Stati parti secondo le presenti Regole uniformi:
a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI in vigore e le PTU corrispondenti; e
b) a condizione che le STI in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario è stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e
c) a condizione che queste STI non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l'infrastruttura; e
d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga.
Se queste condizioni non sono rispettate, per il veicolo o l'altro materiale ferroviario si applica l' paragrafo 4.
§ 2 I veicoli e gli altri materiali ferroviari, ammessi all'esercizio conformemente alle presenti Regole uniformi, sono considerati come messi in servizio negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea:
a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU in vigore e le STI corrispondenti; e
b) a condizione che le PTU in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario è stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e
c) a condizione che queste PTU non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l'infrastruttura; e
d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, il veicolo o l'altro materiale ferroviario è sottoposto ad autorizzazione secondo il diritto in vigore negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunità europea.
§ 3 L'ammissione all'esercizio, la circolazione e la manutenzione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari utilizzati solo negli Stati membri della Comunità europea sono disciplinati dalle legislazioni comunitaria e nazionale applicabili. Questa disposizione è in vigore anche negli Stati parti che applicano la pertinente legislazione della Comunità europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest'ultima.
§ 4 I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle ammissioni/autorizzazioni dei tipi di veicoli.
§ 5 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM) di carri e certificato in conformità all' paragrafo 2 è ritenuto certificato secondo la legislazione applicabile della Comunità europea e la legislazione nazionale pertinente e viceversa, quando sussiste una piena equivalenza tra il sistema di certificazione adottato in forza dell'a della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e le regole adottate dalla Commissione di esperti tecnici secondo l' paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-3a