Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 4
Procedura
In vigore dal 29 nov 2014
Procedura
§ 1 L'ammissione tecnica di un veicolo si effettua:
a) o in una sola fase, concedendo l'ammissione all'esercizio individualmente a un dato veicolo;
b) o in due fasi successive, concedendo:
- l'ammissione del tipo di costruzione a un dato tipo, e
- successivamente, l'ammissione all'esercizio ai veicoli individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una procedura semplificata che conferma tale conformità.
§ 2 La valutazione della conformità di un veicolo o di un elemento di costruzione alle disposizioni delle PTU, sulle quali si basa l'ammissione, può essere suddivisa in diversi elementi di valutazione, ciascuno attestato da una dichiarazione. Gli elementi di valutazione e il modello di dichiarazione sono definiti dalla Commissione di esperti tecnici.
§ 3 Le procedure di ammissione tecnica dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinate dalle disposizioni in vigore nello Stato parte interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-4-6