Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 4

Procedura

In vigore dal 29 nov 2014
Procedura § 1 L'ammissione tecnica di un veicolo si effettua: a) o in una sola fase, concedendo l'ammissione all'esercizio individualmente a un dato veicolo; b) o in due fasi successive, concedendo: - l'ammissione del tipo di costruzione a un dato tipo, e - successivamente, l'ammissione all'esercizio ai veicoli individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una procedura semplificata che conferma tale conformità. § 2 La valutazione della conformità di un veicolo o di un elemento di costruzione alle disposizioni delle PTU, sulle quali si basa l'ammissione, può essere suddivisa in diversi elementi di valutazione, ciascuno attestato da una dichiarazione. Gli elementi di valutazione e il modello di dichiarazione sono definiti dalla Commissione di esperti tecnici. § 3 Le procedure di ammissione tecnica dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinate dalle disposizioni in vigore nello Stato parte interessato.
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Procedura (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo