Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 6a
Riconoscimento della documentazione procedurale
In vigore dal 29 nov 2014
a
Riconoscimento della documentazione procedurale
§ 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti redatti secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle autorità e dagli organismi competenti, dalle imprese di trasporto ferroviario, dai detentori e dai gestori d'infrastruttura in tutti gli Stati parti.
§ 2 Se un requisito o una disposizione è stato dichiarato equivalente in conformità all' delle Regole uniformi APTU, le valutazioni e i relativi esami, già effettuati e documentati, non sono ripetuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-6a