Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato›Titolo V
Art. 3
Ammissione al traffico internazionale
In vigore dal 29 nov 2014
Ammissione al traffico internazionale
§ 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformità alle presenti Regole uniformi.
§ 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle:
a) prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU,
b) prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID,
c) particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'a.
§ 3 I paragrafi 1 e 2, nonché i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonché di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-3-6