Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 3

Ammissione al traffico internazionale

In vigore dal 29 nov 2014
Ammissione al traffico internazionale § 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformità alle presenti Regole uniformi. § 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle: a) prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU, b) prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID, c) particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'a. § 3 I paragrafi 1 e 2, nonché i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonché di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-3-6

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Ammissione al traffico internazionale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo