Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 13
Tabella d'equivalenza
In vigore dal 29 nov 2014
Tabella d'equivalenza
§ 1 Allo scopo di ridurre al minimo le valutazioni e, di conseguenza, i costi dovuti alle domande di ammissione tecnica, i requisiti tecnici nazionali di cui all' sono classificati in conformità all'elenco dei parametri e ai principi definiti nell'allegato alle presenti Regole uniformi. La classificazione è effettuata sotto la responsabilità della Commissione di esperti tecnici. Gli Stati parti e le organizzazioni regionali collaborano con la Commissione di esperti tecnici e con il Segretario generale all'esecuzione di questo compito.
§ 2 La Commissione di esperti tecnici può riesaminare l'allegato tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso il riconoscimento reciproco di veicoli negli Stati parti.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici provvede alla stesura di un documento di riferimento contenente rinvii incrociati a tutti i requisiti tecnici nazionali notificati. Il documento di riferimento, che precisa anche le disposizioni pertinenti nelle PTU e nelle rispettive STI ( par. 9), è pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione e aggiornato.
§ 4 Dopo aver tenuto debitamente conto dell'opinione degli Stati membri interessati e delle organizzazioni regionali coinvolte, la Commissione di esperti tecnici può decidere di dichiarare l'equivalenza in materia di sicurezza ferroviaria:
a) tra i requisiti tecnici nazionali di diversi Stati parti;
b) tra le disposizioni delle PTU e quelle corrispondenti delle STI; e
c) tra i requisiti tecnici nazionali di uno o di più Stati parti e le disposizioni delle PTU e/o le disposizioni delle STI.
L'equivalenza dichiarata è indicata in una tabella di equivalenza nel documento di riferimento menzionato al paragrafo 3 di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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