Art. 6a · Riconoscimento della documentazione procedurale
Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzatoTitolo V

Art. 6a

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Riconoscimento della documentazione procedurale

In vigore dal 29 nov 2014
a Riconoscimento della documentazione procedurale § 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti redatti secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle autorità e dagli organismi competenti, dalle imprese di trasporto ferroviario, dai detentori e dai gestori d'infrastruttura in tutti gli Stati parti. § 2 Se un requisito o una disposizione è stato dichiarato equivalente in conformità all' delle Regole uniformi APTU, le valutazioni e i relativi esami, già effettuati e documentati, non sono ripetuti.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-6a