CONVENTION

Art. 10

In vigore dal 19 feb 2013
L'Etat d'execution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'execution de la condamnation.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo