Protocollo

Art. 18

Scaglionamento delle vacanze

In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate. 2. A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-18

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