Protocollo
Art. 18
Scaglionamento delle vacanze
In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.
2. A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-18