Protocollo
Art. 14
Tecniche particolari di assetto territoriale
In vigore dal 5 mag 2012
1. Piste da sci
1. Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.
2. Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.
2. Impianti di innevamento
Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-14