Protocollo

Art. 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

In vigore dal 5 mag 2012
1. Piste da sci 1. Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi. 2. Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale. 2. Impianti di innevamento Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-14

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Tecniche particolari di assetto territoriale (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo