Protocollo
Art. 9
Limiti naturali dello sviluppo
In vigore dal 5 mag 2012
Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-9