Protocollo

Art. 5

Pianificazione dell'offerta

In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini: a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali, b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi, c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-5

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