Protocollo
Art. 2
Cooperazione internazionale
In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.
2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.
3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.
Storico versioni
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