Protocollo

Art. 4

Partecipazione degli enti territoriali

In vigore dal 5 mag 2012
1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-4

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Partecipazione degli enti territoriali (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo