Protocollo

Art. 12

Impianti di risalita

In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-12

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Impianti di risalita (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo