Protocollo

Art. 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

In vigore dal 5 mag 2012
Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo