Protocollo

Art. 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

In vigore dal 5 mag 2012
Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
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Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo