Protocollo
Art. 23
Formazione e informazione
In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:
«animatori ecologici»,
«responsabili della qualità delle stazioni turistiche»,
«assistenti turistici per persone disabili».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-23