Protocollo

Art. 23

Formazione e informazione

In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio: «animatori ecologici», «responsabili della qualità delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo