Protocollo

Art. 21

Misure integrative

In vigore dal 5 mag 2012
Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-21

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Misure integrative (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo