Art. 23 · Formazione e informazione
Protocollo

Art. 23

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Formazione e informazione

In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio: «animatori ecologici», «responsabili della qualità delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-23