Protocollo
Art. 15
Attività sportive
In vigore dal 5 mag 2012
1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente.
Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.
2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-p-15